Con il Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025 l’obbligo, per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Rinvio al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura.
L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica
• a tutte le imprese sia con sede legale in Italia
• che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
• le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
• le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile
Polizza rischi catastrofali: scadenza al 31 marzo 2025